ASSOCIAZIONE “TERRITORIO LIBERO

Via Ponte Izzo n° 29

80045 POMPEI (NA)

Alla cortese attenzione di:

PRESIDENTE del CONSIGLIO dei MINISTRI

ON SILVIO BERLUSCONI

Palazzo Chigi

Oggetto: Tributi Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno

Con la presente si richiede l’autorevole intervento della S.V. per fare chiarezza sulla legittimità del tributo imposto dal Consorzio di bonifica integrale comprensorio Sarno.

Principalmente va rilevato come le presunte attività del richiamato Consorzio non sortiscono alcun effetto di bonifica sul territorio. Va premesso che i cittadini non contestano in generale la legittimità di operare dei consorzi, ma si oppongono a Questo consorzio e attraverso le istituzioni competenti cercano di far rilevare le anomalie di questo soggetto e l’illegittimità delle sue richieste, formulate attraverso l’invio di cartelle esattoriali che hanno generato una vigorosa contestazione attraverso migliaia di ricorsi presso giudici di pace, tribunali ordinari e la commissione tributaria provinciale di Salerno. Senza contare che molti cittadini apprendono l’esistenza del Consorzio solo nel momento in cui si vedono piombare addosso, senza alcun preavviso, le cartelle esattoriali!!!

Le motivazioni per il pagamento addotte dal Consorzio in discorso sono:

1.      I consorzi di bonifica integrale sono previsti dalla legislatura nazionale e quindi intoccabili poiché con le loro attività garantiscono la sicurezza idraulica, determinando in questo modo un miglioramento complessivo della qualità della vita nel territorio;

2.      Quindi le migliori condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza conseguite danno nuovi impulsi all’attività produttiva e di conseguenza procurano un aumento del valore commerciale degli immobili posti all’interno del perimetro consortile.

3.      Solo la colpevole ignoranza impedisce di capire il valore dell’attività prodotta dai consorzi.

La realtà è ben diversa. La stagione autunnale – caratterizzata, come noto, da rovesci piovosi – vedono le abitazioni delle nostre zone costantemente a rischio allagamenti che salgono, puntualmente, alla ribalta della cronaca non solo locale, ma anche regionale e nazionale. Per fare un esempio, possiamo rivolgere la Vostra attenzione verso un evento catastrofico che da solo è rappresentativo dell’inefficacia del Consorzio di Bonifica dell’agro nocerino sarnese: l’alluvione di Sarno; giova inoltre osservare che gli allagamenti a Pompei, Castellammare di Stabia e zone limitrofe sono fenomeni estremamente frequenti: eventi forieri di danni materiali ai cittadini, oltre che di danni all’economia delle cittadine interessate.

Un territorio martoriato, dove da almeno quarant’anni si denuncia, si analizza, si progettano interventi, si erogano finanziamenti, dove le funzioni amministrative in materia d’idraulica sono caoticamente esercitate da diversi enti che operano senza la sinergia necessaria a ottenere dei risultati validi e i tempi di recupero si dilatano all’infinito, rendendo interminabile l’agonia di un territorio e della sua comunità.

Il bacino idrografico del fiume Sarno è stato dichiarato area a elevato rischio di crisi ambientale dal Consiglio dei Ministri, con delibere risalenti al 25 agosto 1992 e al 5 agosto 1994.

Il Senato della Repubblica in più occasioni aveva posto la propria attenzione sulle problematiche del bacino del Sarno, promuovendo una commissione d’indagine nella XII legislatura e una commissione d’inchiesta nella XIV legislatura conclusasi il 12 aprile 2006.

Tale situazione di dissesto e di malessere ha fatto sì che la richiesta di contributi, peraltro effettuata a mezzo invio di cartelle esattoriali, ha determinato la forte reazione dei cittadini con una marea di ricorsi, contenenti sempre la richiesta di una CTU finalizzata ad accertare la legittimità della richiesta contributiva. Solo la sezione 6 della Commissione Provinciale Tributaria di Salerno, nella causa n. R.G. 5423/06, ha accolto detta richiesta. L’elaborato peritale che è stato depositato dal CTU Ing. Norma Falivene ha tracciato un quadro a dir poco sconfortante dello stato idrogeologico della zona, nonché dell’inefficienza e inefficacia dell’azione millantata dal Consorzio di bonifica agro sarnese nocerino. Ovviamente, la sentenza che ha definito la vertenza in discorso è stata di pieno accoglimento delle doglianze della ricorrente, alla quale però la commissione ha imposto di versare mille euro di anticipo alla CT U. a fronte di una cartella di quarantasette euro. All’uopo, per meglio renderLe l’idea, Le allego in copia sia il detto elaborato peritale sia la richiamata sentenza n. CTP SA 47/06/2008.

Senza contare che l’approssimazione dell’azione del Consorzio si è manifestata anche nelle modalità con le quali hanno tentato di recuperare le presunte morosità.

Tale approssimazione si è manifestata con un vizio di notifica delle cartelle esattoriali riguardanti la quota consortile ruolo n.2006/9994, reso esecutivo in data 14/07/2006 annualità 2003/2004/2005 - conguaglio 2002 e alla quota consortile ruolo 2006/11267, reso esecutivo in 04/09/2006 annualità 2002. La relativa riscossione era affidata alla GEST LINE SpA la quale si avvaleva per il recapito di un’agenzia privata, senza con ciò rispettare le modalità esecutive previste dalla normativa vigente in materia.

Il codice di rito statuisce, infatti, che, quando ci si avvalga del servizio postale per gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie, si è tenuti a osservare le norme sulla notificazione degli atti giudiziari per mezzo della posta dettate dalla legge n.890/82.

Tali disposizioni sono confermate dal DGL n. 261 del 1999 che, pur liberalizzando i servizi postali in attuazione della direttiva n.97/67/CE (concernenti regole comuni per lo sviluppo interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio), all’art.4 co. 5 ha continuato a riservare in via esclusiva all’Ente Poste gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie.

Pertanto, la notificazione affidata a un’agenzia privata di recapiti, sebbene autorizzata a norma dell’art 29 D.P.R. n. 156 del 1973, deve considerarsi giuridicamente inesistente con conseguente estinzione dell’obbligazione di pagare la somma dovuta per non essere la notifica avvenuta nei termini e con le modalità prescritte, secondo la previsione dell’ultimo comma dell’art. 14 legge n. 689 del 1981. In tal senso la sentenza (che del pari si allega in copia alla presente) n. CTPSA 75/05/2008.

Ciò premesso, Le s’invia un piccolo report sul Consorzio di Bonifica Agro Sarnese Nocerino.

Come noto i consorzi sono enti esponenziali di proprietari, autonomi, autogovernati e autofinanziati.

Nati con la Legge 2248 del 20/03/1865 per fare la manutenzione delle opere idrauliche realizzate per il contenimento degli argini dei fiumi, con R.D. n.368 del 1904 si trasformarono in Consorzi di Bonifica per la manutenzione delle opere realizzate per la bonifica dei territori paludosi.

Successivamente, l’art. 11 del R. D n°215 del 1933 stabilì l’obbligo di un tributo per i proprietari in ragione dei benefici conseguiti per effetto delle opere di bonifica.  

Da tanto si evince che il beneficio è l’elemento costitutivo dell’obbligo contributivo, principio ribadito nell’art. 860 del codice civile. Copiosa giurisprudenza, anche della Corte di Cassazione sezioni unite, ha chiarito che per legittimare la richiesta di detto contributo non è sufficiente una mera utilitas che risulti in rapporto di derivazione causale con l’attività consortile da cui tragga vantaggio il proprietario di un cespite, ma è necessario che tale utilità si traduca in un vantaggio di tipo fondiario, ovvero strettamente incidentale sull’immobile stesso (cfr. Cassazione SS.UU. n. 8956/96 e 8960/96; Commissione Provinciale di Salerno n. 321/2007; Commissione Provinciale di Salerno n. 239/2007; Corte Costituzionale n. 66/1992).

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 16428 del 26.07.2007 ha confermato che per l’individuazione di detto beneficio specifico, è necessario che volta per volta la Commissione Tributaria Provinciale competente ove interpellata e se richiesta eserciti il suo potere – dovere di verifica della sussistenza dei requisiti di legge che sottendono al potere impositivo del contributo consortile al fine della disapplicazione, nel caso specifico, dell’atto generale (Piano di classifica) come stabilito dall’art. 7 del D. Lgs 546/92.

Ciò nonostante, abbiamo assistito a un proliferare di decisioni contrastanti che hanno creato un sempre maggior stato confusionale nei contribuenti, i quali non si spiegano – in caso di soccombenza – come sia possibile l’essere condannati a pagare un contributo, pur non ricevendo alcun tipo di servigio.

C’è di più. Pur essendo trascorsi 56 anni dal DPR del 01/12/1952 che segnò la data di nascita di questo consorzio, si sono tenute solo due elezioni dell’assemblea consortile negli anni settanta e 28 anni d’amministrazione commissariale, di cui sedici dal 1992, anno in cui fu sciolta l’amministrazione perché (incredibile a dirsi!!!) non garantiva la rappresentatività dei consorziati.

La Regione Campania ha nel 2003 statuito sul problema promulgando la Legge Regionale n. 4 del 25.02.2003, che prevede precisi adempimenti, in particolare per i consorzi variati (tale è il nostro che passa da 36 comuni a 43): infatti, all’art. 36 prevede (nell’art. 3 sono dettati)  tempi e modi per la normalizzazione della gestione del consorzio. A tal fine, con decreto del presidente della giunta regionale n. 440 del 13/09/2005 si nomina l’ultimo (?) Commissario con questa precisa motivazione: “Per il tempo necessario al compimento delle procedure finalizzate alla convocazione dell’assemblea dei consorziati e fino all’insediamento dell’amministrazione eletta”.

Inutile dire che le dette elezioni non furono mai convocate.

Bisogna inoltre tener presente un altro dato, che non è di minore importanza: i ricorrenti, incontrano gravi difficoltà, che non si limitano solo ai costi economici elevati impari in confronto al consorzio, che gode invece di rilevanti franchigie, o alla difficoltà di assicurarsi una tutela tecnica e legale appropriata (perché ritenuto dai più dei contenziosi poco remunerativi e quindi non conveniente, tant’è che bisogna davvero dire grazie a quei pochi professionisti, dotati di grande senso civico, che mettono a disposizione le loro competenze per la collettività), ma si accentua la disparità all’interno della stessa Commissione Provinciale Tributaria, dove seppur la legge preveda che i ricorrenti possano personalmente motivare in pubblica udienza le loro ragioni, si scontrano con la difficoltà oggettiva di gran parte dei commissari a fare un’obiettiva e serena valutazione della questione e la doglianza espressa dal cittadino è registrata spesso come una sterile lamentela.

La sensazione comune è che il giudizio è formulato su convinzioni precostituite.

Ciò nonostante, altre azioni sono state poste in essere e sono:

a.      Opposizione fatta da 14 amministrazioni comunali e 2500 cittadini, il 12/02/2008 rivolta alla giunta regionale contro la delibera commissariale n. 558 del 28/12/07 avente a oggetto l’approvazione del nuovo piano di classifica redatto dal consorzio per il riparto degli oneri a carico della contribuenza.

b.      Con decreto Dirigenziale n. 58 del 26/02/08 (dove tra l’altro si afferma che il piano vigente non è corrispondente ai criteri stabiliti con delibera di Giunta Regionale n.3296 del 21/11/2003) in applicazione dei commi 5 e 8 dell’art. 36 della L.R. n.4 del 25/02/2003 l’atto deliberativo è stato restituito al consorzio, invitato a elaborare un nuovo piano di classifica limitatamente al vecchio comprensorio; riproposto con delibera n.165 del 07/04/2008 pubblicata sul B.U.R.C.  n.17 del 28/04/2008 ha conseguito l’ opposizione di 5065 cittadini più le amministrazioni comunali;

c.      Richiesta di referendum abrogativo popolare, per l’abrogazione dell’art. 32, comma 2 della legge regionale n. 4 del 2502/2003, limitatamente alla lettera c, presentata da 11 amministrazioni comunali per la soppressione del comprensorio di bonifica del Sarno e relativo consorzio, dichiarato ammissibile dall’Ufficio di Presidenza con delibera n. 503/07, pubblicata sul B.U.R.C. n. 63 del 3/12/07 e indetto con Decreto Presidente Della Giunta Regionale della Campania n.19 del 15/01/2008, sospeso ed in attesa di decisione del T.A.R. Napoli, in quanto è stata presentata opposizione dal commissario straordinario, che attualmente gestisce il consorzio.   

Intanto Il Consiglio Regionale della Campania con delibera n.1 del 30/01/2008 (finanziaria regionale) all’art. 28 impegnava la giunta entro 120 giorni dalla pubblicazione sul BURC (n. 5 bis del 04/02/2008) a presentare un disegno di legge per la riorganizzazione dei consorzi di bonifica integrale.   Impegno finora disatteso.

La finanziaria nazionale 2008 prevedeva inizialmente la soppressione dei consorzi, ma nel decreto mille proroghe è stata data la possibilità alle regioni di provvedere alla loro riorganizzazione entro giugno 2008.

L’urgenza di un intervento risolutivo è necessaria, anche per fronteggiare l’emergenza sociale prodotta dal consorzio che ricorre al potere coercitivo mediante l’agente della riscossione Equitalia Polis che sta operando centinaia d’ipoteche d’immobili e sequestri amministrativi a cittadini che si rifiutano di pagare, perché ritiene questo tributo una tangente istituzionale.

Orbene, a fronte di un simile quadro, l’Associazione Territorio Libero – con sede in Pompei in Via Ponte Izzo n. 29 – chiede alla S. V. un intervento sulla sopra illustrata questione che tante afflizioni e rabbia genera nei cittadini che restano in attesa di un Vs. riscontro.

Pompei lì  29 giugno 2008

Con osservanza                      

Santa Cascone