stralcio della finanziaria regionale 2008 che modifica la legge sui consorzi di bonifica.


LEGGE REGIONALE N. 1 DEL 30 GENNAIO 2008

(BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 5 BIS DEL 4 FEBBRAIO 2008)

“DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLA REGIONE CAMPANIA – LEGGE FINANZIARIA 2008 –

 

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

 

…..omissis ……

 

Art. 23

Modificazioni alla legge regionale n.4/2003

1. All’articolo 12, comma 1 della legge regionale 25 febbraio 2003, n.4, dopo le parole “I proprietari di beni immobili” sono inserite le parole “catastalmente classificati ad uso commerciale”.

2. All’articolo 13 della legge regionale n. 4/2003, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4, dopo le parole “di cui alla legge regionale 21 maggio 1997, n. 14,” sono inserite le parole seguenti: “o, sino a che questi non siano stati individuati, i comuni e gli altri enti competenti,”;

b) al medesimo comma 4 č aggiunto infine il seguente periodo: “Nell’ipotesi in cui i comuni non contribuiscano alle spese consortili di cui al presente comma, la Giunta regionale procede su richiesta dei singoli consorzi alla nomina di un commissario ad acta.”

c) il comma 5 č sostituito dal seguente: “Gli oneri a carico dei comuni nell’ipotesi di cui al comma 4 sono definiti secondo i criteri dettati dai piani di classifica di cui all’articolo 12.”.

 

…..omissis ……

 

Art. 28

Riorganizzazione delle funzioni di bonifica

1. La Giunta regionale entro centoventi giorni dalla pubblicazione della presente legge presenta un disegno di legge di riorganizzazione delle funzioni di bonifica, anche a mezzo di accorpamento o soppressione dei consorzi esistenti ed il relativo passaggio di funzioni ad altri enti.